Sez. 3, Sentenza n. 7452 del 28/01/2009 Cc. (dep. 20/02/2009) Rv. 242838 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Competenza in fase di impugnazione - È del giudice che ha la disponibilità materiale e giuridica degli atti - Fattispecie: emissione di misura custodiale da parte del giudice d'appello prima dell'avvenuta ricezione degli atti dal giudice di primo grado.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
La competenza a decidere in materia di misure cautelari personali, sulla richiesta di applicazione, revoca o modifica anche soltanto delle modalità esecutive, spetta, in caso di impugnazione della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, alla Corte di appello dal momento della ricezione degli atti dal giudice "a quo", perché solo il giudice che ha la disponibilità materiale e giuridica degli atti è "giudice procedente" ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale la Corte d'appello aveva emesso una misura cautelare personale su richiesta del P.G. prima che gli atti fossero stati trasmessi e ricevuti dal Tribunale appellato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)