Sez. 1, Sentenza n. 6537 del 18/12/1998 Cc. (dep. 08/02/1999) Rv. 212463 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Dopo la sentenza e prima della trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione - Criteri di individuazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
È legittima l'ordinanza di custodia cautelare emessa, successivamente alla sentenza di condanna di primo grado, dallo stesso giudice della condanna, in composizione soggettiva parzialmente diversa, in quanto l'art. 91 disp. att. cod. proc. pen., nell'identificare il giudice che procede ai fini della competenza in ordine alle misure cautelari, non fissa affatto il principio dell'immutabilità fisica della persona del giudice. (Fattispecie relativa ad ordinanza custodiale emessa, nelle more del deposito della motivazione di sentenza di condanna a ventuno anni di reclusione, dalla stessa corte di assise formata da giudici popolari in parte diversi da quelli che avevano preso parte al giudizio. Di detta ordinanza la S.C. ha ritenuto che, rispetto a precedente provvedimento coercitivo, annullato con rinvio dalla Corte di cassazione per "insufficienza indiziaria", dovesse qualificarsi come nuovo provvedimento, adeguatamente motivato con l'emergenza di nuovi e più pregnanti dati probatori frutto dell'istruzione dibattimentale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)