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Sez. 3, Sentenza n. 2876 del 08/06/1978 (Rv. 392302 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - SPECIFICA PERICOLOSITA DELLA COSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DERIVAZIONE DEL DANNO DA UN'ANOMALIA DELLA STRUTTURA O DEL FUNZIONAMENTO DELLA COSA - SUFFICIENZA - ACCERTATA DERIVAZIONE DEL DANNO DALLA COSA - ESISTENZA DELL'ANOMALIA - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CUSTODE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1978-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392302-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - SPECIFICA PERICOLOSITA DELLA COSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - DERIVAZIONE DEL DANNO DA UN'ANOMALIA DELLA STRUTTURA O DEL FUNZIONAMENTO DELLA COSA - SUFFICIENZA - ACCERTATA DERIVAZIONE DEL DANNO DALLA COSA - ESISTENZA DELL'ANOMALIA - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL CUSTODE - OGGETTO.*

Ai fini della responsabilita di cui all'art 2051 cod civ, non e necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosita, bastando che il danno sia cagionato da un'anomalia della sua struttura o del suo funzionamento (nella specie, trattavasi di danni da incendio di merci custodite nel piano terraneo di un edificio), anomalia non prevenuta o a cui non sia stato posto riparo dal custode, ossia da chi dalla cosa ha la disponibilita di fatto e il relativo dovere di vigilanza. Ove il danno si verifichi, e ne sia accertata la derivazione diretta dalla cosa, la detta anomalia e presunta, salvo che il custode provi il caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)