Sez. 3, Sentenza n. 3041 del 08/04/1997 (Rv. 503585 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | "Universitas rerum" - Singoli beni che la compongono - Estensione - Cosa inidonea in sè a provocare un danno, ma suscettiva di divenire nociva per effetto di un elemento esterno - Obbligo di vigilanza e controllo - Sussistenza - Prova liberatoria del custode - Caso fortuito - Rilevanza - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Il custode è presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa custodita - da intendersi nella sua unitarietà, se costituita da una pluralità di beni, sì che l'obbligo di vigilanza e controllo riguarda "l'universitas rerum", composta da ciascun bene che vi appartiene - pur se essa non è intrinsecamente pericolosa, ma diviene nociva in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni, a meno che il custode dimostri che il danno è derivato da caso fortuito, ivi compresi il fatto del terzo e la colpa del danneggiato (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza del giudice del merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., la responsabilità del gestore di un negozio in cui una cliente era scivolata su una foglia di insalata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 816
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)