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Sez. 3, Sentenza n. 7276 del 06/08/1997 (Rv. 506498 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Onere della prova - A carico del danneggiato - Contenuto - Limiti.
Stato
decisa il 1997-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506498-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sè, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la "res" e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose), e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (nella specie, la S.C., affermando il suindicato principio di diritto, ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la responsabilità di un Comune, ex art. 2051, per la caduta di un minore dall'altalena dei giardini pubblici poiché questa, benché risultasse separatamente strutturata con due tubi di ferro verticali ed uno orizzontale, senza seggiolino e catenella, aveva costituito soltanto l'occasione - e non la causa - dell'incidente, si presentava adeguata a manufatti consimili collocati nei parchi - gioco, presupponeva il suo uso in relazione alla concreta funzionalità e sotto la vigilanza di adulti, pur presentando, in astratto, qualche elemento di pericolosità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)