Sez. L, Sentenza n. 4739 del 01/09/1982 (Rv. 422697 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - SU ISTANZA DELLE PARTI - CRITERIO - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - SU ISTANZA DELLE PARTI - CRITERIO - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Ai fini della sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. non basta che fra due liti sussiste una mera pregiudizialità logica, essendo invece necessaria l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, l'accertamento del quale sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti la sospensione non è necessaria, ma solamente facoltativa, con la conseguenza che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in Sede di legittimità. (Conf 93/81, mass n 410478).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 296, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)