Sez. L, Sentenza n. 93 del 07/01/1981 (Rv. 410478 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - CARATTERE FACOLTATIVO - LIMITI - PROVVEDIMENTO RELATIVO - DISCREZIONALITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - CARATTERE FACOLTATIVO - LIMITI - PROVVEDIMENTO RELATIVO - DISCREZIONALITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Al di fuori dell'ipotesi della sospensione necessaria di cui all'art 295 cod proc civ che si verifica in presenza di un oggettivo rapporto di pregiudizialita tra piu liti, la sospensione e facoltativa sicche il disporla o meno costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, sottratto al controllo di legittimita, se non per difetto di motivazione. (V 3985/79, mass n 400455).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)