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Sez. 3, Sentenza n. 1408 del 23/02/1983 (Rv. 426229 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - SU ISTANZA DELLE PARTI - CRITERIO - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426229-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - SU ISTANZA DELLE PARTI - CRITERIO - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La sospensione necessaria del processo, prevista dall'art. 295 cod. proc. civ., tende ad evitare la contraddittorietà di giudicati e deve, pertanto, essere disposta soltanto quando la preventiva definizione di una controversia (civile, penale o amministrativa) sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero ne costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico, il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. In Mancanza di detti presupposti, la sospensione si presenta come facoltativa, sicché il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in Sede di legittimità. (V 2217/82, mass n 420083; (Conf 4739/82, mass n 422697; (Conf 707/82, mass n 418502).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 296, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)