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Sez. U, Sentenza n. 479 del 17/01/1997 (Rv. 501828 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO | Effettuazione di tutte le notificazioni e le comunicazioni al procuratore costituito - Necessità - Atto non ricevuto personalmente dal procuratore - Esecuzione nel domicilio eletto - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1997-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501828-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

Dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ. (richiamato anche dall'art. 185 dello stesso codice per la notificazione delle sentenze), destinatario di tutte le notificazioni e le comunicazioni, con la conseguenza che queste, quando l'atto non sia ricevuto personalmente dal procuratore, ovunque reperito, possono essere eseguite solo nel domicilio da lui eletto, mediante consegna a persona addetta o abilitata a ricevere l'atto (nella specie, è stata ritenuta nulla la notifica della sentenza eseguita a mezzo posta presso uno dei due procuratori costituiti, ma in luogo diverso dal domicilio eletto e senza la prova della consegna dell'atto personalmente al predetto procuratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)