Sez. 2, Sentenza n. 24373 del 01/12/2010 (Rv. 614999 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO | Esecuzione di tutte le notificazioni e le comunicazioni al procuratore costituito - Necessità - Atto non ricevuto personalmente dal procuratore - Esecuzione al domicilio eletto - Obbligatorietà.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
Dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ. (richiamato anche dall'art. 285 dello stesso codice, per la notificazione delle sentenze), destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni, con la conseguenza che queste, quando l'atto non sia ricevuto personalmente dal procuratore, ovunque reperito, possono essere eseguite solo nel domicilio da lui eletto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)