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Sez. U, Sentenza n. 3408 del 20/07/1989 (Rv. 463428 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE DI SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ESECUZIONE FISCALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.*
Stato
decisa il 1989-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463428-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE DI SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ESECUZIONE FISCALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.*

Con riguardo alla domanda del contribuente di sospensione cautelare dell'esecuzione, intrapresa sulla base di ingiunzione fiscale per il pagamento d'imposta di successione, deve affermarsi il difetto di giurisdizione sia del giudice ordinario che delle commissioni tributarie, atteso che, nella disciplina del contenzioso tributario introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il potere di disporre detta sospensione spetta esclusivamente, in Sede amministrativa, all'intendente di finanza (le cui determinazioni sono impugnabili davanti al giudice amministrativo in Sede di giurisdizione di legittimità). (V 1501/88, mass n 457580; (V 6151/83, mass n 430946).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)