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Sez. U, Sentenza n. 1491 del 12/02/1988 (Rv. 457580 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - PENDENZA - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457580-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - PENDENZA - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

In relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, come in genere ai procedimenti di istruzione preventiva, che hanno natura giurisdizionale, deve ritenersi ammissibile il regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., anche dopo il provvedimento di ammissione e fino all'effettivo espletamento dell'accertamento stesso. (V 6419/86, mass n 448598; (V 1997/75, mass n 375704).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 697, Cod. Proc. Civ. art. 698

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)