Sez. L, Sentenza n. 4657 del 08/03/2004 (Rv. 570866 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Disciplina ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Modifiche introdotte dall'art. 42, comma 11, d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 - Applicabilità ai giudizi introdotti anteriormente alla data del 2 ottobre 2003 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Le modifiche apportate dall'art. 42, comma 11, d.l. n. 269 del 2003, convertito in l. n. 326 del 2003, alla disciplina delle spese nelle controversie previdenziali (art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo originario risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1994) non sono applicabili ai giudizi di merito e a quello di cassazione introdotti anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 11 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)