Sez. L, Sentenza n. 3527 del 06/04/1998 (Rv. 514256 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Di dirigente d'azienda - Giustificatezza del licenziamento secondo la disciplina contrattuale - Presupposti - Coincidenza con la nozione legale di giustificato motivo - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Non sono equiparabili la nozione legale di giustificato motivo (art. 3 legge n. 604 del 1966) e la nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento del dirigente, poiché, dato il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale e la esclusione nel suo ambito di un licenziamento qualificabile come disciplinare, ai fini della giustificatezza del licenziamento del può rilevare qualsiasi motivo, purché giustificato, ossia costituente base di una decisione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, i quali non richiedono l'analitica verifica di specifiche condizioni, ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento. (Nella specie la sentenza impugnata, annullata dalla S.C., oltre a fare riferimento alla nozione di giustificato motivo, senza considerare le peculiarità del lavoro dirigenziale, non aveva dato rilievo all'incidenza della grave contrapposizione del ricorrente al presidente del consiglio di amministrazione, a seguito della quale egli era stato revocato da amministratore delegato, e aveva sottovalutato con motivazioni apodittiche gli addebiti mossi al ricorrente, relativi alla dedotta inosservanza di accordi circa l'utilizzazione di un finanziamento al fine ripianare determinati debiti della società e alla indicazione di dati non reali ne bilanci mensili ed annuali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)