diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 10940 del 20/10/1995 (Rv. 494305 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Diniego di iscrizione da parte del Consiglio Nazionale Forense nell'albo speciale dei procuratori legali dell'Ente Ferrovie dello Stato - Ricorso per Cassazione - Sottoscrizione della parte personalmente, benché non iscritta in nessun albo professionale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494305-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE

La deroga apportata dall'ordinamento forense alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per Cassazione (art. 66, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934) anche da parte del soggetto non iscritto nello speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato e procuratore. Pertanto, è inammissibile il ricorso per Cassazione, avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense di diniego d'iscrizione nell'albo speciale dei procuratori legali dell'Ente Ferrovie dello Stato, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)