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Sez. 1, Sentenza n. 12733 del 12/12/1995 (Rv. 495036 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Mancata indicazione del nome e della qualità del mandante - Nullità - Esclusione - Condizioni - Mancata indicazione della data - Presunzione di posteriorità rispetto alla pubblicazione della sentenza - Limiti.
Stato
decisa il 1995-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495036-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Quando la procura speciale a ricorrere per cassazione è apposta a margine o in calce del ricorso, per chiarirne il significato e coglierne la sua effettiva portata non può prescindersi dal contenuto dell'atto in cui è inserita, con il quale forma corpo unico e al quale deve quindi ritenersi riferita, a prescindere dalla varietà delle formule adottate, con la conseguenza che la mancata indicazione del nome (e della qualità, quando si tratti di legale rappresentante di una persona giuridica) di colui che ha conferito il mandato difensivo non ne determina la nullità quando tali elementi sono desumibili dall'intestazione o dal contesto del ricorso medesimo, né comporta nullità la mancata indicazione della data, essendo ragionevole supporre, secondo un criterio di normalità, che la procura, quando sia inserita nel ricorso, sia stata rilasciata in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, salvo prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)