Sez. L, Sentenza n. 12653 del 17/12/1998 (Rv. 521748 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Espressioni indicative di altri gradi del processo - Validità della procura - Esclusione - Procura alle liti rilasciata da una società - Illeggibilità della firma del conferente accompagnata dalla mancata indicazione del suo nome e dall'allegazione di documenti idonei a provarne l'identità - Ulteriore profilo di invalidità della procura - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La procura speciale per proporre ricorso per cassazione deve contenere uno specifico riferimento alla fase processuale del giudizio di legittimità, non ravvisabile quando le espressioni adoperate siano indicative esclusivamente di altre fasi del giudizio, quali quella di merito o di esecuzione. In tale ipotesi viene, infatti, meno ogni collegamento logico - giuridico fra la procura e il ricorso, con conseguente nullità della prima per la sua inidoneità al raggiungimento dello scopo di dare alla controparte e al giudice certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Qualora, poi, la procura alle liti si riferisca ad un ricorso proposto da una società un ulteriore profilo di invalidità della procura - con conseguente inammissibilità del ricorso, anche sotto questo aspetto - è rinvenibile nell'illeggibilità della firma del conferente accompagnata sia dalla mancata specificazione del suo nome nell'intestazione del ricorso e nello stesso mandato sia dall'omessa allegazione di documenti di data certa anteriore al conferimento del mandato che consentano di accertarne l'identità onde controllarne la legittimazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)