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Sez. L, Sentenza n. 884 del 13/02/1981 (Rv. 411394 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO PER LA PERDITA DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1981-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411394-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO PER LA PERDITA DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - DECORRENZA.*

Gli obblighi di contribuzione previdenziale sono dalla legge stabiliti in dipendenza bensi del sorgere del diritto del lavoratore alla retribuzione, ma non della effettiva percezione di questa e sono assoggettati ad un regime di prescrizione del tutto diverso da quello operante sul credito retributivo, con la conseguenza che un danno derivante dal loro inadempimento, puo da un canto essere configurato anche in caso di Estinzione del credito retributivo e non puo dall'altro esserlo finche il loro adempimento e possibile e non siano inoltre venute in essere tutte le condizioni necessarie per l'attribuzione della prestazione che ne dipende. Pertanto, la prescrizione del diritto al risarcimento per la perdita della prestazione previdenziale non prende a decorrere ex art 2935 cod civ se non da quando la pretesa relativa avrebbe potuto, nel concorso dei detti presupposti, essere fatta valere. (V 4790/80, mass n 408613; (V 6568/79, mass n 403314).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)