Sez. U, Sentenza n. 6568 del 18/12/1979 (Rv. 403314 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - OMESSA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - MOMENTO COSTITUTIVO - PRESUPPOSTI - MATURAZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI - IRRILEVANZA - PRESCRIZIONE DEL PREDETTO DIRITTO - DECORRENZA - EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA DA PARTE DELL'ENTE PREVIDENZIALE A CAUSA DELLA DEFICIENZA O INSUFFICIENZA CONTRIBUTIVA - ININFLUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - OMESSA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - MOMENTO COSTITUTIVO - PRESUPPOSTI - MATURAZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI - IRRILEVANZA - PRESCRIZIONE DEL PREDETTO DIRITTO - DECORRENZA - EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA DA PARTE DELL'ENTE PREVIDENZIALE A CAUSA DELLA DEFICIENZA O INSUFFICIENZA CONTRIBUTIVA - ININFLUENZA.*
Il diritto al risarcimento del danno per omessa od irregolare contribuzione assicurativa, di cui al secondo comma dell'art 2116 cod civ, sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale; da tale momento, pertanto, e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, decorre la prescrizione di tale diritto, restando irrilevante, a questo effetto, l'emanazione del provvedimento definitivo di rifiuto della prestazione assicurativa da parte dello istituto previdenziale a causa della constatata deficienza (o insufficienza) contributiva, trattandosi di un atto meramente dichiarativo, riferito ad un'obbligazione che deriva unicamente dalla legge in presenza di determinati presupposti. (Conf 2503/79, mass n 398828; (Conf 4234/78, mass n 393870; (Conf 4233/78, mass n 393864; (Conf 442/78, mass n 389742; (contra 3933/79, mass n 400396; (contra 1926/79, mass n 398321; (contra 465/79, mass n 396586; (contra 144/79, mass n 396208; (contra 2616/78, mass n 391976).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)