Sez. U, Sentenza n. 15476 del 23/07/2015 (Rv. 636366 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Decisione emessa in esito a giudizio di ottemperanza - Censura relativa ad indebita valutazione di "ius superveniens" - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale, sindacabile dalle sezioni unite della Corte di cassazione, ove sia censurata l'indebita valutazione dello "ius superveniens" in sede di giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo, dovendo quest'ultimo valutare, in vista dell'esatta realizzazione dello scopo del procedimento, le sopravvenienze di diritto e di fatto posteriori al giudicato che ricadono su di esso e ne rendono impossibile la concreta attuazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 57 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)