Sez. 3, Sentenza n. 5423 del 05/09/1986 (Rv. 447949 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - NOZIONE - CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - RILASCIO DEL FONDO - GIUDIZIO PER - CONVENUTO - DETENZIONE SENZA TITOLO - IUS SUPERVENIENS - DEDUZIONE - ECCEZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - NOZIONE - CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - RILASCIO DEL FONDO - GIUDIZIO PER - CONVENUTO - DETENZIONE SENZA TITOLO - IUS SUPERVENIENS - DEDUZIONE - ECCEZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Con riguardo al giudizio instaurato dal proprietario per ottenere il rilascio del proprio fondo che assuma detenuto senza titolo dal convenuto, questi può a norma dell'art. 345 cod. proc. civ. far valere, per la prima volta in grado di appello, la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 48 della legge n. 203 del 1982, in forza della quale egli ha diritto a coltivare il fondo quale facente parte della famiglia coltivatrice (del mezzadro del fondo), che configura una eccezione in senso stretto, cioè la contrapposizione di un controdiritto del convenuto, ammissibile ancorché ex novo nel giudizio di appello. (Conf 3679/79, mass n 400098; (Conf 1406/74, mass n 369492).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)