Sez. L, Sentenza n. 1406 del 16/05/1974 (Rv. 369492 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - NOZIONE.*
Ai sensi dell'art 345 cod proc civ possono proporsi in appello nuove eccezioni, intendendosi in tale termine non solo le mere difese, vale a dire le contestazioni dell'altrui diritto e le deduzioni di fatti con essi genericamente incompatibili, ma anche le eccezioni in senso stretto, che hanno natura di impugnazione del diritto dell'attore in quanto si sostanziano in un controdiritto del convenuto. (V 3621'72, mass n 361628).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)