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Sez. L, Sentenza n. 9640 del 21/09/1990 (Rv. 469308 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - PROVVEDIMENTO D'URGENZA - SUPERAMENTO PER EFFETTO DELLE SENTENZE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO DICHIARATIVE DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - INTERESSE DEL LAVORATORE A DOLERSI IN SEDE DI LEGITTIMITÀ DELL'OMESSA PRONUNCIA SULLA RIAMMISSIONE EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469308-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - PROVVEDIMENTO D'URGENZA - SUPERAMENTO PER EFFETTO DELLE SENTENZE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO DICHIARATIVE DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - INTERESSE DEL LAVORATORE A DOLERSI IN SEDE DI LEGITTIMITÀ DELL'OMESSA PRONUNCIA SULLA RIAMMISSIONE EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA.*

Il provvedimento di urgenza, per la sua intrinseca provvisorietà, esaurisce la sua funzione una volta emessa la decisione di merito, che ad esso si sostituisce, senza conservare effetto fino al passaggio in giudicato di tale decisione. Pertanto, nel caso in cui il giudice di appello abbia confermato la sentenza di primo grado, dichiarativa della legittimità del licenziamento del lavoratore, quest'ultimo non ha interesse a dolersi, in Sede di legittimità, dell'omessa pronuncia, da parte del tribunale, della sua riammissione al lavoro ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., atteso che il provvedimento cautelare (ancorché, in ipotesi, a lui favorevole) risulterebbe comunque superato dalla pronuncia di rigetto della domanda di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento. (V 382/86, mass n 443995; (V 5412/84, mass n 437110; (V 633/77, mass n 384200).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)