Sez. L, Sentenza n. 382 del 21/01/1986 (Rv. 443995 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - SENTENZA DI PRIMO GRADO DI RIGETTO DELLA DOMANDA ACCOLTA IN SEDE DI PROCEDURA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - PERDITA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA - MOMENTO DETERMINANTE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA DI RIGETTO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - SENTENZA DI PRIMO GRADO DI RIGETTO DELLA DOMANDA ACCOLTA IN SEDE DI PROCEDURA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - PERDITA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA - MOMENTO DETERMINANTE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA PRONUNCIA DI RIGETTO - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento d'urgenza, per la sua intrinseca provvisorietà, esaurisce la sua funzione una volta emessa la decisione di merito che ad esso si sostituisce; pertanto se la sentenza di primo grado respinge la domanda che invece era stata accolta in Sede di procedura ex art. 700 cod. proc. civ., il provvedimento d'urgenza emesso perde efficacia immediatamente e non già - dopo gli eventuali ulteriori gradi di giudizio - dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia di rigetto. (V 3455/76, mass n 382217; (Conf 5412/84, mass n 437110).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)