Sez. L, Sentenza n. 5412 del 24/10/1984 (Rv. 437110 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - CARATTERE ACCESSORIO E PRECARIO - AUTONOMA IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI CONVALIDA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - CARATTERE ACCESSORIO E PRECARIO - AUTONOMA IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI CONVALIDA - INAMMISSIBILITÀ.*
I provvedimenti di urgenza di cui agli artt. 700 e segg. cod. proc. civ., in quanto diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito e così ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla, hanno, rispetto ad essa, carattere accessorio e precario, nel senso che, se l'esistenza del diritto viene esclusa con tale pronunzia, venendo meno il presupposto della loro funzione cautelare, cessa altresì la loro efficacia, ancor prima che sulla detta esclusione si formi il giudicato o che il giudizio di merito abbia il suo esito definitivo; mentre, ove sia accertata l'esistenza del diritto, essi restano sostituiti dalla decisione di merito. Rispetto a tali provvedimenti va, pertanto, esclusa non solo l'autonoma impugnabilità, ma anche l'ammissibilità di un giudizio di convalida, poiché il giudizio di merito ne assorbe ogni altro sulla loro ammissibilità e ritualità. (V 5716/81, mass n 416410; (V 3455/76, mass n 382217; (V 6075/78, mass n 395901).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)