Sez. L, Sentenza n. 27826 del 30/12/2009 (Rv. 611167 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Componenti risarcitoria e retributiva - Configurabilità - Determinazione - Interpretazione del contratto collettivo - Necessità - Attribuzione del giudice di merito - Ricorso al criterio dell'equità - Condizioni - Fattispecie relativa all'incidenza sul TFR.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE
Nell'indennità di trasferta, prevista in favore del lavoratore che si trasferisce in un luogo di lavoro diverso da quello abituale, possono ravvisarsi due componenti, quella risarcitoria e quella, di carattere residuale, retributiva, la cui rispettiva determinazione quantitativa discende dall'interpretazione delle specifiche pattuizioni contrattuali ed è, pertanto, devoluta al giudice di merito, il quale, una volta riconosciuta l'impossibilità di ricostruire la volontà delle parti, può far ricorso al criterio sussidiario dell'equità secondo le specifiche previsioni dettate dalla normativa previdenziale. (Nella specie la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado, avendo il tribunale - al fine di stabilire la computabilità dell'indennità di trasferta prevista nel CCNL 23 luglio 1976 nel calcolo del trattamento di fine rapporto - stabilito che detta indennità fosse erogata sia in funzione del ristoro del disagio patito da lavoratore operante fuori sede, sia in funzione del rimborso delle spese necessarie per la modalità della prestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3 com. 1, DPR 30/05/1955 num. 27, DPR 22/12/1986 num. 817 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)