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Sez. L, Sentenza n. 4945 del 10/03/2004 (Rv. 570967 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Trattamento economico aggiuntivo per prestazione lavorativa all'estero - Natura retributiva o risarcitoria - Accertamento - Compito esclusivo del giudice di merito - Valutazione ex art. 432 cod.proc.civ. - Ammissibilità - Riferimento all'art. 12 legge n.153 del 1969 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570967-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE

Con riguardo al trattamento economico aggiuntivo attribuito da pattuizioni individuali al lavoratore che, alle dipendenze di datore di lavoro italiano, presti la sua opera all'estero, l'accertamento in ordine alla natura retributiva o meno dell'erogazione (in relazione alla sua funzione di corrispettivo della collaborazione dell'impresa, o di reintegrazione di perdite patrimoniali subite dal lavoratore a cagione delle particolari modalità esecutive della prestazione) è riservato al giudice di merito; al medesimo spetta verificare la natura eventualmente composita dell'attribuzione, determinando l'incidenza percentuale della componente retributiva anche mediante ricorso a valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., nell'ambito della quale può essere utilizzata la disposizione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, che ai fini contributivi presume il carattere retributivo dell'indennità di trasferta nella misura del 50 per cento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)