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Sez. 1, Sentenza n. 5979 del 21/09/2016 Cc. (dep. 08/02/2017) Rv. 269312 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Decisioni censurabili attraverso lo strumento del conflitto di giurisdizione o di competenza - Regola generale di non impugnabilità - Ordinanza di incompetenza nel procedimento di esecuzione - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269312-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

La regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza (art. 568, comma secondo, cod. proc. pen.) vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza, nel procedimento di esecuzione. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro conservativo ritenendo che, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno, la risoluzione della questione dovesse essere devoluta al giudice civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)