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Sez. 3, Sentenza n. 7351 del 23/02/1995 Ud. (dep. 30/06/1995) Rv. 202052 - 01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - In genere | Pubblicità ingannevole - Art. 13 legge n. 283 del 30 aprile 1962 - Abrogazione da parte del D.L.G. 27 gennaio 1992 n. 109 - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202052-01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - In genere

In tema di pubblicità ingannevole, il D.L.G. 21 gennaio 1992 n. 109, punendo con una sanzione amministrativa la apposizione di etichettature ingannevoli sulla qualità del prodotto, non ha abrogato l'art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283, poiché le disposizioni della legge del 1962 non figurano tra quelle espressamente abrogate dall'art. 29 del citato D.L.gs 109/92 e, a norma dell'art. 9 comma terzo della legge 24 novembre 1981 n. 689, ai fatti previsti dall'art. 13 della legge n. 283/62, in deroga al principio di specialità, si applicano in ogni caso le disposizioni penali previste dalla norma anche quando i fatti sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)