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Sez. L, Sentenza n. 1920 del 13/05/1977 (Rv. 385633 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - RELATIVA DISCIPLINA - TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - LICENZIAMENTO ANTERIORE ALLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA - ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA DI PREAVVISO - IMMEDIATA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE DA PARTE DELLA SOCIETA TRASFORMATA - COMPIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ORIGINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385633-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - RELATIVA DISCIPLINA - TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - LICENZIAMENTO ANTERIORE ALLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA - ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA DI PREAVVISO - IMMEDIATA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE DA PARTE DELLA SOCIETA TRASFORMATA - COMPIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ORIGINARIO - SUSSISTENZA.*

La trasformazione di una societa da uno ad altro tipo (anche se si tratti di trasformazione di una societa di persone in societa di capitali) non e considerata dalla legge come creazione di una nuova societa, ma come modificazione dell'atto costitutivo della societa trasformata, che continua ad esistere in una nuova veste. La corrispondente vicenda resta, pertanto, al di fuori della sfera di applicazione dell'art 2112 cod civ, relativo a tutte le diverse e varie ipotesi di successione nell'impresa, la quale permane, mutando solo la persona dell'imprenditore: ne consegue che la tempestiva disdetta dell'originario rapporto di lavoro anteriormente alla trasformazione della societa con l'accettazione da parte del lavoratore dell'indennita sostitutiva del preavviso senza riserva, e l'immediata riassunzione del lavoratore da parte della societa trasformata, devono considerarsi come operate dall'originario datore di lavoro, salvo il diverso problema della frazionabilita del rapporto di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)