Sez. U, Sentenza n. 9 del 24/03/1995 Cc. (dep. 23/06/1995) Rv. 201305 - 01
Impugnazioni - Effetto estensivo | Esecuzione della sentenza nei confronti dell'imputato non impugnante - Legittimità - Sospensione dell'esecuzione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Impugnazioni - Effetto estensivo
Poiché, nel processo plurisoggettivo, la valida impugnazione proposta dal coimputato - ancorché sostenuta da motivo non esclusivamente personale - non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza relativamente al rapporto concernente l'imputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), rimane ferma l'esecutorietà delle statuizioni ivi contenute e non può sospendersi il relativo procedimento esecutivo nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587 cod. proc. pen., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell'esecuzione, né potendosene altrimenti trarne l'esistenza dal sistema penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 650
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)