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Sez. 1, Sentenza n. 2961 del 29/04/1986 (Rv. 445971 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - INDEBITAMENTE VERSATA ALL'ATTO D'IMPORTAZIONE DI MERCI IN VIOLAZIONE DELLE NORME DELL'ORDINAMENTO DELLA CEE - DISCIPLINA EX ART. 2033 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - TRASFERIMENTO SU TERZI DELL'ONERE DERIVANTE DAL PAGAMENTO NON DOVUTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445971-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - INDEBITAMENTE VERSATA ALL'ATTO D'IMPORTAZIONE DI MERCI IN VIOLAZIONE DELLE NORME DELL'ORDINAMENTO DELLA CEE - DISCIPLINA EX ART. 2033 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - TRASFERIMENTO SU TERZI DELL'ONERE DERIVANTE DAL PAGAMENTO NON DOVUTO - IRRILEVANZA.*

Nella controversia promossa per la restituzione di Tributi doganali, che siano stati indebitamente versati all'atto della importazione di merci in violazione delle norme dell'ordinamento della CEE, la ripetizione resta soggetta alle regole generali di cui all'art. 2033 cod. civ., che la riconoscono a prescindere dalla circostanza del trasferimento o meno su terzi dell'Onere derivante dal pagamento non dovuto, atteso che l'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982 n. 873), il quale, anche per pagamenti effettuati prima della sua entrata in vigore, richiede da parte del "solvens" la prova documentale della mancata traslazione del relativo Onere su altri soggetti, si pone in contrasto con le Disposizioni dei regolamenti comunitari e delle interpretazioni vincolanti delle Disposizioni medesime resa dalla Corte di giustizia (in quanto fissa requisiti di prova che si traducono nella pratica impossibilità od eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso), con la conseguenza che tale contrasto fra norma comunitaria e norma dell'ordinamento interno (sia essa anteriore ovvero successiva), deve essere risolto, alla stregua dei principi indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 1985, con l'immediata ed esclusiva applicazione della norma comunitaria e con l'irrilevanza di quella interna. (V 5129/85, mass n 442448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)