Sez. L, Sentenza n. 11629 del 22/06/2004 (Rv. 573839 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Preventivo esperimento del tentativo di conciliazione - Condizione di procedibilità - Configurabilità - Omissione - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Proposizione dopo la prima udienza di discussione - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE
Nelle controversie individuali di lavoro, l'espletamento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, la cui mancanza è rilevabile, anche d'ufficio, non oltre l'udienza di discussione del giudizio di primo grado, sicché, ove l'improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la questione di improcedibilità non può essere riproposta, ancorché ritualmente, nei successivi gradi di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)