Sez. L, Sentenza n. 4578 del 17/05/1996 (Rv. 497656 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Procedibilità della domanda ex art. 2 legge n.108 del 1990 - Richiesta del tentativo di conciliazione ex art. 5 stessa legge - Omissione - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Improcedibilità segnalata dalla parte ma non rilevata dal giudice - Deducibilità nei successivi gradi - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
La mancata richiesta del tentativo di conciliazione, prevista dall'art.5 della legge 11 maggio 1990 n.108 ai fini della procedibilità della domanda di cui all'art.2 della stessa legge, è rilevabile anche d'ufficio nella prima udienza di discussione della causa; ove l'improcedibilità dell'azione, ancorché segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)