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Sez. L, Sentenza n. 10089 del 01/08/2000 (Rv. 539028 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Richiesta del tentativo di conciliazione prevista dall'art. 5 della legge n. 108 del 1990 ai fini della procedibilità della domanda ex art. 2 della stessa legge - Omissione - Rilevabilità di ufficio - Termine - Improcedibilità segnalata dalla parte ma non rilevata dal giudice entro il prescritto termine - Deducibilità nei successivi gradi del giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539028-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

La mancata richiesta del tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 5 della legge n. 108 del 1990 ai fini della procedibilità della domanda di cui all'art. 2 della stessa legge, è rilevabile anche d'ufficio nella prima udienza di discussione della causa; ove l'improcedibilità dell'azione, ancorché segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice entro il suddetto termine la questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)