Sez. 3, Sentenza n. 771 del 20/01/2004 (Rv. 569501 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE | Intimazione di pagamento inoltrata a mezzo raccomandata - Presunzione semplice di ricevimento da parte del destinatario - Configurabilità - Prova contraria da parte del destinatario - Ammissibilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE
Con riferimento ad intimazione di pagamento spedita a mezzo di lettera raccomandata ad un soggetto senza indicarne l'indirizzo e ricevuta dalla moglie, la presunzione di conoscenza deriva dalla normativa postale relativa alla corrispondenza raccomandata, che impone all'incaricato alla consegna di recarsi, ove lo conosca, all'indirizzo del destinatario, quivi consegnando la lettera alle persone abilitate a riceverla, e di respingerla al mittente in caso contrario. Pertanto l'attestazione della spedizione della raccomandata con il rilascio di apposita ricevuta da parte dell'ufficio postale è idonea a sorreggere la presunzione del suo arrivo a destinazione. Trattasi di una presunzione semplice di ricezione, che può essere vinta dal destinatario provando con qualsiasi mezzo di non aver avuto notizia dell' atto senza sua colpa, ovvero che il plico raccomandato non conteneva alcuna lettera al suo interno o che conteneva altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)