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Sez. L, Sentenza n. 7715 del 16/05/2003 (Rv. 563231 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE | Atto stragiudiziale - Modalità di trasmissione - Forma particolare - Necessità - Esclusione - Intimazione di pagamento inoltrata a mezzo raccomandata - Prova della ricezione - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2003-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563231-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE

L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la prova della sua ricezione da parte del destinatario va valutata secondo gli ordinari criteri di valutazione delle prove.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)