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Sez. 4, Sentenza n. 190 del 21/10/1980 Ud. (dep. 10/01/1981) Rv. 147271 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - LAVORI DATI IN APPALTO - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE APPALTANTE - SUSSISTENZA - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1980-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147271-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - LAVORI DATI IN APPALTO - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE APPALTANTE - SUSSISTENZA - ECCEZIONE.*

Se l'obbligazione dell'appaltatore non consiste nell'assunzione della esecuzione di tutta l'opera da eseguire, ma soltanto di una parte di essa, non si verifica il trasferimento a suo carico della organizzazione del cantiere e, quindi, delle responsabilita inerenti alla osservanza delle norme di prevenzione antiinfortunistica. In tal caso, gli obblighi di vigilanza per la sicurezza del lavoro restano a carico dell'imprenditore, il quale e responsabile della organizzazione, eventualmente in concorso con l'appaltatore di singole opere e, quindi, deve rispondere degli eventi dannosi, determinati sia per inosservanza di specifiche norme di tutela delle condizioni di lavoro sia per violazione dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza in rapporto alle contingenti situazioni in cui si esplica una determinata attivita. (V mass nn 142588, 141934).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)