diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 15370 del 13/10/1989 Ud. (dep. 09/11/1989) Rv. 182470 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - LAVORI DATI IN SUB-APPALTO - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE APPALTANTE - SUSSISTENZA - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182470-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - LAVORI DATI IN SUB-APPALTO - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE APPALTANTE - SUSSISTENZA - ECCEZIONE.*

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni affidate in subappalto, quando l'obbligazione del subappaltatore non consiste nell'assunzione dell'esecuzione di tutta l'opera, ma soltanto in una parte di essa, non si verifica il trasferimento a suo carico della organizzazione del cantiere e, quindi, della responsabilità inerente all'osservanza delle norme antinfortunistiche. In tale ipotesi, gli obblighi di vigilanza restano a carico dell'imprenditore, il quale è responsabile dell'organizzazione del lavoro e deve rispondere degli eventi dannosi, determinati sia per l'inosservanza di specifiche norme di tutela sia per la violazione dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza. (V mass n 124600; (V mass n 154866; (V mass n 090221, ed ivi citate; (Conf mass n 147271).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)