Sez. 1, Sentenza n. 432 del 24/02/1970 (Rv. 345408 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - PARTE CONTUMACE - MANCATA CONCORRENZA DEL PROCESSO - ESTREMI - DECADENZA - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - PARTE CONTUMACE - MANCATA CONCORRENZA DEL PROCESSO - ESTREMI - DECADENZA - INSUSSISTENZA.*
Ai sensi dell'art 327, comma secondo, cod proc civ la decadenza dall'impugnazione (comminata nel comma precedente) non si verifica a carico della parte contumace che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita della citazione o della sua notificazione e per nullita della notificazione degli Atti di cui all'art 292 cod proc civ. la violazione del solo art 292 non e pertanto sufficiente a impedire la decadenza se con essa non concorra la nullita dell'atto introduttivo del giudizio. Perche possa verificarsi l'ignoranza del processo da parte del contumace e necessario, cioe, che nessuna valida notificazione degli Atti essenziali all'instaurazione del contraddittorio sia stata effettuata nei confronti del contumace. Non e pertanto producente, per escludere la decadenza dall'impugnazione, assumere che determinati Atti, rientrando nella previsione dell'art 292 cod proc civ, avrebbero dovuto essere notificati al contumace, ove non si controverta sulla ritualita dell'atto introduttivo del giudizio. (V 408-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)