Sez. 1, Sentenza n. 3274 del 13/07/1989 (Rv. 463352 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE - NULLITÀ DELLA CITAZIONE O DELLA NOTIFICAZIONE - REGOLARE NOTIFICA DI ORDINANZA AMMISSIVA DELLO INTERROGATORIO - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - APPLICABILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE - NULLITÀ DELLA CITAZIONE O DELLA NOTIFICAZIONE - REGOLARE NOTIFICA DI ORDINANZA AMMISSIVA DELLO INTERROGATORIO - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - APPLICABILITÀ.*
L'art. 327 secondo comma cod. proc. civ., il quale esclude il verificarsi di decadenza dall'impugnazione, per decorso del termine annuale, quando la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione, o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli Atti di cui all'art. 292 cod. proc. civ., fissa una duplice condizione, con la conseguenza che, nonostante la nullità della citazione introduttiva o della sua notificazione, l'impugnazione del contumace resta soggetta all'osservanza di quel termine, ove al contumace medesimo sia stato regolarmente notificato uno di detti ulteriori Atti, quale l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio. (V 2705/73, mass n 366212; (V 432/70, mass n 345408).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)