Sez. L, Sentenza n. 9637 del 21/07/2000 (Rv. 538670 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversie relative a prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie (nella specie, indennità "una tantum" in favore di dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, ex art. 6 leggi regionali siciliane nn. 42 del 1975 e 27 del 1984) - Competenza territoriale - Criterio di collegamento - Residenza del beneficiario della prestazione - Rilevanza - Qualità di attore o di convenuto assunta nel giudizio - Irrilevanza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
L'art. 444, primo comma, cod. proc. civ., che regola la competenza territoriale nelle controversie relative a prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie,(nella specie, indennità " una tantum" in favore di dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano per anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 6 delle leggi regionali siciliane nn. 42 del 1975 e 27 del 1984), nonostante il testuale riferimento all'attore, e non al beneficiario della prestazione, va interpretata nel senso che deve sempre farsi riferimento, quale criterio di collegamento ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, al luogo di residenza dell'assistito, indipendentemente dalla qualità di attore o di convenuto assunta nel giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 1 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 09/05/1984 num. 27 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)