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Sez. L, Sentenza n. 2871 del 27/02/2001 (Rv. 544248 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversia previdenziale instaurata nei confronti di un'amministrazione statale - Foro speciale della residenza dell'attore, ex art. 7 R.D. n. 1611 del 1933 - Soppressione dell'ufficio del pretore e nuova formulazione dell'art. 444 cod. proc. civ. - Foro speciale - Operatività - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544248-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

La regola del foro speciale della residenza dell'attore, introdotta dall'art. 7 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 come eccezione al foro erariale per i giudizi dinanzi ai pretori, trova applicazione, riguardo alle controversie previdenziali in cui sia convenuta un'amministrazione statale, anche dopo la soppressione dell'ufficio del pretore ad opera del D.Lgs. n. 51 del 1998 e l'attribuzione di tali controversie, ex art. 444 cod. proc. civ. (nuovo testo), al tribunale in funzione del giudice del lavoro, posto che, in base a quanto dispone l'art. 244 dello stesso D.Lgs. n. 51 del 1998, quando una disposizione di legge fa riferimento ad un ufficio od organo giudiziario soppresso, il riferimento s'intende all'ufficio od organo cui siano state trasferite le relative funzioni, sicché la disposizione dell'art. 7 R.D. n. 1611/1933 che parla di "giudizi innanzi ai pretori" deve ora leggersi, alla stregua della nuova formulazione dell'art. 444 cod. proc. civ., come "giudizi innanzi ai tribunali in composizione monocratica già attribuiti alla competenza dei pretori"; la specialità di tale regola, d'altra parte, corrisponde all'esigenza della peculiare tutela che si vuole garantire all'attore di tal genere di controversie, non diversamente da quanto avviene per le controversie di lavoro in cui è parte un'amministrazione dello Stato (secondo l'espressa previsione dell'art. 40 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, che ha aggiunto il sesto comma dell'art. 413 cod. proc. civ.), rispetto alle quali controversie un regime di competenza territoriale diverso determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 86, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 244 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)