Sez. 2, Sentenza n. 150 del 27/01/1970 Ud. (dep. 02/03/1971) Rv. 116917 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - OFFERTA DEL RISARCIMENTO - RIFIUTO DEL DANNEGGIATO - NECESSITA DI OFFERTA REALE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - OFFERTA DEL RISARCIMENTO - RIFIUTO DEL DANNEGGIATO - NECESSITA DI OFFERTA REALE.*
Ai fini dell'attenuante prevista dall'art 62 n 6 cod pen, l'offerta di risarcimento del danno deve essere concreta e integrale e, in caso di rifiuto di accettarla da parte del danneggiato, deve essere fatta nelle forme dell'offerta reale, spettando poi al giudice di stabilire se essa e adeguata. (V 115262, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)