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Sez. 1, Sentenza n. 9857 del 14/07/1988 Ud. (dep. 08/10/1988) Rv. 179357 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONI DEL DANNO - RISARCIMENTO RIFIUTATO DALLA PARTE OFFESA - OFFERTA REALE - NECESSITÀ - RITUALITÀ - NON È NECESSARIA.*
Stato
decisa il 1988-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179357-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONI DEL DANNO - RISARCIMENTO RIFIUTATO DALLA PARTE OFFESA - OFFERTA REALE - NECESSITÀ - RITUALITÀ - NON È NECESSARIA.*

Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante del risarcimento del danno, in caso di rinuncia o di rifiuto della persona offesa, l'offerta reale è sempre necessaria, e può effettuarsi sia nella Forma rituale di cui agli artt. 1209 e segg. cod. civ., sia in Forma irrituale, purché la somma sia posta nella libera e incondizionata disposizione dell'avente diritto. (V mass n 167293 ed ivi cit; (V mass n 128292; (V mass n 115262; (Conf mass n 160187; (Conf mass n 137325; (Conf mass n 136667; (Conf mass n 129794; (contra mass n 162238; (contra mass n 142251; (contra mass n 122379; (contra mass n 116917).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)