Sez. 3, Sentenza n. 588 del 09/11/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162238 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO RIFIUTATO DALLA PARTE OFFESA - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO RIFIUTATO DALLA PARTE OFFESA - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE.*
Ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante del risarcimento integrale del danno, di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in caso di rifiuto del risarcimento da parte della persona offesa, è necessario che venga compiuta l'offerta reale, spettando poi al giudice valutarne l'adeguatezza. (Conf mass n 115262; (Conf mass n 116917; (Conf mass n 122379; (Conf mass n 128292).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)