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Sez. 1, Sentenza n. 2364 del 15/05/1978 (Rv. 391765 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - SUCCESSIONE - IN GENERE - FARMACIA LEGITTIMA - TRASFERIMENTO UNA TANTUM - AZIENDA FARMACEUTICA E TITOLARITA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO - DISTINZIONE - TESTAMENTO IN FAVORE DI PIU EREDI PER I DIRITTI PATRIMONIALI INERENTI ALL'AZIENDA ED IN FAVORE DI UNO SOLO DEGLI EREDI PER LA TITOLARITA DEL SERVIZIO - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1978-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391765-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - SUCCESSIONE - IN GENERE - FARMACIA LEGITTIMA - TRASFERIMENTO UNA TANTUM - AZIENDA FARMACEUTICA E TITOLARITA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO - DISTINZIONE - TESTAMENTO IN FAVORE DI PIU EREDI PER I DIRITTI PATRIMONIALI INERENTI ALL'AZIENDA ED IN FAVORE DI UNO SOLO DEGLI EREDI PER LA TITOLARITA DEL SERVIZIO - EFFICACIA.*

In tema di trasferimento una tantum di farmacia cosiddetta legittima, ai sensi e sotto il vigore dell'art 369 del RD 27 luglio 1934 n 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), occorre tener distinta l'azienda farmaceutica, come entita patrimoniale oggetto e strumento della corrispondente attivita imprenditoriale, e la titolarita del servizio farmaceutico, quale servizio di pubblico interesse disciplinato da norme pubblicistiche. Tale distinzione puo essere mantenuta con l'atto di trasferimento, e, quindi, deve ritenersi legittimo ed efficace il testamento che attribuisca a piu eredi in comunione i diritti patrimoniali inerenti all'azienda farmaceutica, e ad uno solo degli eredi medesimi la titolarita del servizio farmaceutico. (V 1366/75, mass nn 374903 e 374904).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 369, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 11, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)