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Sez. 1, Sentenza n. 2340 del 17/04/1982 (Rv. 420222 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - CHIAMATA IN GIUDIZIO DELLA P.A. - DISCIPLINA EX ART. 25 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420222-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - CHIAMATA IN GIUDIZIO DELLA P.A. - DISCIPLINA EX ART. 25 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Tanto in ipotesi di chiamata in giudizio della P.a. Iussu iudicis per comunanza di causa ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., quanto nel caso di chiamata in garanzia della stessa a norma dell'art. 106 cod. proc. civ. è inapplicabile la disposizione dell'art. 25 cod. proc. civ. sulla Competenza esclusiva del foro erariale a conoscere della controversia, in difetto di una esplicita richiesta della P.a..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)