Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005 (Rv. 583936 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE | Intervento coatto "iussu iudicis" - Giudice competente - Intervento su istanza di parte - Chiamata in garanzia - Chiamata in giudizio della p.a. - Disciplina "ex" art. 25 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE
Tanto in ipotesi di chiamata in giudizio della p.a. "iussu iudicis" per comunanza di causa ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. , quanto nel caso di chiamata in garanzia della stessa a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., è ' inapplicabile la disposizione dell'art. 25 cod. proc. civ. sulla competenza esclusiva del foro erariale a conoscere della controversia, in difetto di una esplicita richiesta della p.a.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)