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Sez. 3, Sentenza n. 5394 del 11/12/1987 Ud. (dep. 04/05/1988) Rv. 178304 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - RIENTRO DI CAPITALI ALL'ESTERO - SANATORIA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VALUTARIE E FISCALI - LEGGE 8 OTTOBRE 1976, N. 689 - DISCIPLINA ED EFFETTI - FATTISPECIE: CAUSA DI NON PUNIBILITÀ INAPPLICABILE A CONTRABBANDO.*
Stato
decisa il 1987-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178304-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - RIENTRO DI CAPITALI ALL'ESTERO - SANATORIA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VALUTARIE E FISCALI - LEGGE 8 OTTOBRE 1976, N. 689 - DISCIPLINA ED EFFETTI - FATTISPECIE: CAUSA DI NON PUNIBILITÀ INAPPLICABILE A CONTRABBANDO.*

La legge 8 ottobre 1976, n. 689, entrata in vigore il 24 ottobre 1976, che detta analitiche prescrizioni per il rientro dei capitali costituiti all'estero, prevedendo espressamente anche le navi e i natanti, ha stabilito, risolvendo ogni eventuale dubbio precedente, che l'osservanza delle prescrizioni indicate nell'art. 2 legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche rende inapplicabili soltanto le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Pertanto, tutte le domande di regolarizzazione del natante presentate dopo il 24 ottobre 1976 non possono che conseguire tale limitato effetto, sicché è irrilevante la circostanza che il termine per la presentazione delle domande stesse sia stato prorogato. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto che fosse applicabile al reato di contrabbando la causa di non punibilità prevista dall'art. 2 legge n. 159 del 1976). (Conf mass n 165457; (Conf mass n 162243; (Conf mass n 160986).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/1976 num. 543, Legge 08/10/1976 num. 689 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)